L'accordo riguarda anche colf e badanti e prevede un permesso temporaneo di lavoro della durata di sei mesi. Doppio canale: emersione attraverso l'autodenuncia del datore di lavoro oppure permesso per ricerca di lavoro. Nessuno scudo per i condannati per caporalato o favoreggiamento dell'immigrazione. La ministra Bellanova annuncia la possibilità per chi ha il reddito di cittadinanza o altre indennità la possibilità di "stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni senza subire la perdita o la riduzione dei benefici". Coldiretti: "Norma non è risolutiva dei problemi del mondo agricolo". “L’intenzione del governo è garantire la dignità delle persone, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al question time al Senato saluta l’accordo raggiunto nella notte sui lavoratori stranieri. L’intesa su uno dei nodi più difficili del decreto Rilancio dovrebbe permettere al governo di approvare finalmente il provvedimento da 55 miliardi atteso da più di un mese.
La riunione del consiglio dei ministri, inizialmente prevista alle 14, è però slittata alle 17.
Il M5s stanotte con il capo politico Vito Crimi ha definito l’intesa “soddisfacente“: ha ottenuto appunto la restrizione della platea ed evitato la sospensione o l’estinzione per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione, sfruttamento e caporalato. Il punto di caduta è un doppio canale per la regolarizzazione: da un lato l’emersione dei lavoratori in nero con autodenuncia del datore di lavoro. Dall’altro il permesso temporaneo per ricerca di lavoro. La norma riguarda anche colf e badanti e prevede un permesso temporaneo della durata di sei mesi, come chiesto da Italia Viva.
L’articolo: due canali per l’emersione, niente scudo per i caporali – I datori di lavoro “possono presentare istanza”, si legge nella bozza che arriverà in Cdm, per concludere “un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”. A tal fine, “i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici” ovvero acquisizione di impronte digitali e foto “prima dell’8 marzo 2020” e “non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019″ possono richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza”. Anche per loro la data di riferimento è quella dell’8 marzo 2020 “e devono aver svolto attività di lavoro” antecedentemente “al 31 ottobre 2019”.
Una volta entrato in vigore il decreto “sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore” che abbiano “presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale” “per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale”. Mentre non sono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale” e “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale”, dunque nessuno scudo per i cosiddetti ‘caporali’. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare le sanzioni amministrative “sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale”, si legge nel testo.
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dall'articolo di F. Q. per IlFattoQuotidiano.it