IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Richiamata l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal
Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia
contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020;
Dispone quanto segue:
Fatto salvo quanto gia' disposto con le norme e le ordinanze sopra
indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda,
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei
Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio
della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle
lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge
22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle
attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per gli
anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a
distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei
cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio
nazionale sia estero;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno
fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'Autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure
concorsuali e delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita'),
l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno
individuate disposizioni speciali con successivo apposito
provvedimento regionale per i servizi di front office e per la
regolamentazione di riunioni/assembramenti.
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della
quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva,
per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno
individuate disposizioni speciali con successivo apposito
provvedimento regionale.
Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attivita'
commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei
servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per
l'acquisto dei beni di prima necessita'), le chiusure delle attivita'
commerciali sono disposte in questi termini:
bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di
intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18,00 alle
ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali
locali;
per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri
commerciali e dei mercati e' disposta la chiusura nelle giornate di
sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi
alimentari;
per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad
assicurare idonee misure di cautela.
Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della
salute, puo' modificare le disposizioni di cui alla presente
ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.
La presente ordinanza ha validita' immediata e fino a domenica 1°
marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive
disposizioni.
Milano, Roma, 23 febbraio 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente
della Regione Lombardia
Fontana