Didattica Digitale Integrata: nelle more della decisione da parte di alcune sigle sindacali sulla sottoscrizione del Contratto, già firmato da Cisl e Anief, il Ministero ha inviato alle scuole il relativo testo e una nota di accompagnamento molto dettagliata e ben strutturata. E’ stata definitivamente chiarita la questione dell’orario di servizio degli insegnanti. “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.” La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le quote orarie sono indicate nelle Linee Guida emanate dal Ministero lo scorso agosto. I livelli essenziali minimi da garantire come quote orarie settimanali di lezione in modalità sincrona per i gruppi classe, con riferimento ai gradi di istruzione, sono:
- Scuola dell’infanzia: secondo quanto previsto dalla progettazione dei LEAD (legami educativi a distanza) nell’ambito dell’autonomia dell istituzioni scolastiche
- Scuola del primo ciclo: almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria);
- Scuola secondaria di secondo grado: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe;
- CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento.
Queste indicazioni sono già state inserite dai Collegi docenti nei rispettivi Regolamenti.
Pertanto essi continuano ad avere valore, e il Contratto ribadisce la loro validità
Unità oraria inferiore ai 60 minuti
L’insegnante svolge l’orario di servizio completo (quello per cui è stato assunto) ma si può adottare una riduzione rispetto all’unità oraria inferiore ai 60 minuti.
Posto che le lezioni si svolgono in modalità sincrone, con relative e opportune pause sia per insegnanti che studenti, i minuti rimanenti si recuperano?
Il Contratto fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 28 comma 2 del CCN 2016/18, ossia
“2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”
E infatti nei numerosi regolamenti già approvati la riduzione dell’unità oraria è accompagnata da attività asincrone.
Esempi di attività sincrone e asincrone
- Le attività sincrone comportano l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante)
- Le attività asincrone, sono caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. l’approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale)
La rilevazione delle presenze durante la didattica digitale integrata
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Scarica il testo integrale e definitivo del CCNI 25 ottobre 2020.
Articolo da OrizzonteScuola.it
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