Imagoeconomica tagli ai vit6alizi Roberto FicoSmontare i tagli ai vitalizi disposti due anni fa dal presidente della Camera, Roberto Fico, con una causa civile davanti al Tribunale di Roma non è possibile neppure per gli eredi dei parlamentari. Lo ha stabilito con una sentenza la Corte di Cassazione a sezioni unite, ribadendo che la competenza in materia è solo di Montecitorio in virtù dell’autodichia. Sfuggire agli organi di giurisdizione interni e far intervenire in materia la giustizia ordinaria non si puòA sollevare il problema è stata la ex senatrice socialista, ex sottosegretaria alla salute ed ex europarlamentare abruzzese Elena Marinucci, vedova del deputato, ex sottosegretario all’agricoltura e agli interni, anche lui socialista, Nello Mariani. Dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, l’ex esponente del Psi si rifugiò a Vasto, dove dopo quattro mesi restò vittima di un infarto. La ex senatrice, titolare da allora di un assegno di reversibilità del vitalizio originariamente erogato all’onorevole Mariani, ha subito, per via della delibera del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, una decurtazione dell’assegno pari a circa il 62,5%, a partire da gennaio dell’anno scorso.  Una sforbiciata contro la quale la Marinucci ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma, chiedendo l’annullamento del provvedimento, ma è sorto il problema di giurisdizione. L’ex esponente socialista si è quindi rivolta alla Cassazione, chiedendo che venisse stabilita la competenza in materia del giudice ordinario, essendo lei totalmente estranea alla Camera dei deputati e avendo dunque la qualifica di “soggetto terzo”. Per la Marinucci non si possono applicare anche al coniuge superstite di un ex parlamentare le regole dell’autodichia.

LA DECISIONE. Il ricorso della ex parlamentare e avvocato è stato però bocciato dalla Suprema Corte. Gli ermellini hanno specificato che l’assegno di reversibilità del vitalizio ha una disciplina propria, diversa da quella dei trattamenti di reversibilità in genere e che le controversie relative ai vitalizi, al pari di quelle relative all’indennità parlamentare, possono essere decise soltanto dagli organi dell’autodichia, “in quanto non è in contestazione un autonomo “trattamento economico” di un soggetto esterno alla Camera, cui fa riferimento la disciplina regolamentare citata dalla ricorrente, ma è in discussione la consistenza di un trattamento che deriva dall’assegno vitalizio dell’ex parlamentare”.

I giudici hanno poi aggiunto che i dubbi della ricorfissato con tale sentenza un principio, stabilendo che “le controversie relative all’entità del trattamento di reversibilità del vitalizio originariamente erogato ad un ex parlamentare defunto spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera di appartenenza dell’ex parlamentare al pari di quelle concernenti gli assegni vitalizi, in quanto il suddetto trattamento ha sempre la sua fonte nell’indennità di carica goduta dal parlamentare in relazione all’esercizio del proprio mandato”. E ha aggiunto che “i suddetti organi svolgono un’attività obiettivamente giurisdizionale, che per un verso li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre per altro verso comporta l’ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione”.

Articolo di Clemente Pistilli  per LaNotiziaGiornale.it

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