"I procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità" e comunque "per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga", sostiene la ministra rispondendo al question time. Ma di per sè nè l'associazione mafiosa nè quella terroristica sono punite con l'ergastolo: gli appelli si estinguerebbero in tre anni. “Spesso in questi giorni si è detto che i processi di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così“, perché “i procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità” e comunque “per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga“. Durante il question time alla Camera, in risposta a un’interrogazione dei deputati ex M5S de “L’alternativa c’è” sulla riforma penale approvata in Consiglio dei ministri, la ministra della Giustizia Marta Cartabia liquida così le preoccupazioni espresse rispetto al testo da magistrati antimafia come Nicola Gratteri, Federico Cafiero De Raho e Alessandra Dolci, che hanno parlato di un’amnistia mascherata capace di minare addirittura la sicurezza del Paese, mandando in fumo anche procedimenti per reati di altissimo allarme sociale.
“Nei procedimenti per mafia e terrorismo le contestazioni spesso riguardano reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche in seguito all’applicazione di circostanze aggravanti. E quindi non è prevista alcuna prescrizione. E, nella proposta di riforma, si esclude ogni tipo di improcedibilità“, sostiene la Guardasigilli, dimenticando però che – presi di per sè – nè il reato di associazione mafiosa nè quello di associazione con finalità terroristica sono puniti con l’ergastolo. E perciò l’unico rimedio contro la mannaia della riforma rimane l’allungamento della soglia di improcedibilità a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione, termine comunque del tutto insufficiente per i giudizi di criminalità organizzata con centinaia di imputati (come il maxi-processo Rinascita Scott alla cosca Mancuso, citato da Gratteri in audizione alla Camera).
Cartabia ha aggiunto che “la riforma prevede un ingresso graduale, c’è una norma transitoria per consentire agli uffici che sono in maggiore difficoltà di attrezzarsi, di adeguarsi e di sfruttare le occasioni degli investimenti e della digitalizzazione per poter essere al passo con i tempi”. La norma transitoria prevede che l’improcedibilità si applichi solo ai processi per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, inquadrandola come norma procedimentale. Ma in molti tra gli addetti ai lavori sono convinti che si tratti invece di una previsione sostanziale, andando a incidere direttamente sulla punibilità. E che quindi valga il principio costituzionale del favor rei, che consentirebbe di applicarla anche ai giudizi sui fatti antecedenti a quella data (tra cui, un esempio tra i tanti, il disastro del ponte Morandi).